In Italia con il il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, emanato in attuazione della L. 155 del 19 ottobre 2017, è stato previsto l’inserimento nell’Ordinamento del Paese del Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero il CCI. Questo, tenendo conto della modifiche apportate all’art.389 dall’art.5 del D.L. 23 dell’8 aprile 2020, noto anche come Decreto Liquidità, entrerà in vigore a partire dal 1 settembre 2021, andando così a sostituire definitivamente l’attuale Legge Fallimentare, il Regio Decreto 267/42. Il Decreto Liquidità ha dunque rinviato di oltre un anno l’entrata in vigore del nuovo CCI con le motivazioni – esposte nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità – che chiariscono questa scelta facendo riferimento al delicato momento economico vissuto dall’Italia a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Nello specifico, in tale contesto di crisi generalizzata, verrebbe meno la finalità primaria del nuovo codice che è quella di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta.
Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contiene delle importanti novità che possono essere riassunte nei seguenti punti:
- Procedimento di allerta, con l’introduzione di nuovi limiti che impongono l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’ammortare totale del debito IVA scaduto e non versato. Nello specifico tale limite è a 100mila euro se il volume d’affari dell’azienda in questione è supera il milione di euro (dichiarazione relativa all’anno precedente), 500mila euro con volume d’affari non superiore a 10 milioni di euro, 1 milione di euro con volume d’affari superiore a 10 milioni di euro. Qualora tali limiti venissero superati l’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere alla comunicazione al debitore entro 60 giorni.
- OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa), con una sostanziale rimodulazione nella designazione dei componenti. Sarà infatti il debitore ad indicare il rappresentante dell’associazione di categoria più rappresentativo del suo settore di riferimento. Al debitore verrà chiesta una terna di nomi, che poi saranno valutati dall’associazione e tra questi verrà scelto il componente OCRI.
- Accordi in esecuzione di piani di risanamento, che potranno essere previsti dal debitore in crisi in un prospetto di risanamento dei creditori che assicuri allo stesso tempo equilibrio economico finanziario. Nel piano andranno indicati i motivi della crisi, le date e le azioni necessarie per riportare in equilibrio l’impresa. Tale prospetto, per essere considerato valido, dovrà essere attestato da un professionista indipendente che ne dovrà confermare la veridicità.
- Esecuzione del piano, che dovrà verificarsi secondo le date e le modalità dichiarate in fase di elaborazione. Tutto avverà sotto la vigilanza dell’OCC che avrà la facoltà di sottoporre al giudice eventuali difficoltà venutesi a creare. Lo stesso organo fornirà ogni 6 mesi a giudice una relazione sulla stato dell’esecuzione. Sulla base di questi scritti semestrali il giudice valuterà poi la conformità dell’atto dispositivo al piano e autorizzerà lo svincolo delle somme.
- Albo dei gestori della crisi, al quale potranno aderire avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, tutti regolarmente iscritti agli Albi professionali di competenza e che abbiano adempiuto agli obblighi di formazione imposto dalla normativa della durata di almeno 40 ore. Inoltre, possono popolare l’albo dei gestori della crisi i soggeti che documentino di essere stati nominati in almeno due procedure come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali negli ultimi quattro anni.
- Assetti organizzativi societari, con il nuovo codice che prevede la loro istituzione spetti in via esclusiva agli amministratori nella società semplice e nella società a responsabilità limitata. Il decreto va dunque a modificare quanto previsto dal Codice Civile.
In conclusione
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